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Separazione e Divorzio: accordo consensuale davanti all'ufficiale di stato civile

Servizio Attivo
l decreto legge n. 132/2014 ha previsto la possibilità, a determinate condizioni, di effettuare in modo semplificato separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale di Stato civile del Comune o a un avvocato invece di fare richiesta in Tribunale.
In particolare i coniugi possono chiedere congiuntamente all'ufficiale di stato civile di registrare un atto in cui, con il consenso reciproco, dichiarano di volersi separare o di voler sciogliere o fare cessare gli effetti civili del loro matrimonio. Tale atto ha la stessa efficacia della sentenza di separazione e di divorzio dei giudici.


A chi è rivolto

A cittadini che intendano separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio e che rispettino i seguenti requisiti:
- almeno uno sia residente nel comune
- oppure abbiano contratto nel comune il matrimonio (civile o religioso con effetti civili)
- oppure, se sposati all'estero, abbiano trascritto in questo comune l'atto di matrimonio
- non abbiano figli minori o maggiorenni incapaci, o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92 o economicamente non autosufficienti. La circolare n. 6 del 24 Aprile 2015 del Ministero dell'Interno ha specificato che si fa riferimento ai figli comuni dei coniugi.
- non ci siano accordi di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale, l’assegno di mantenimento, ovvero qualunque utilità economica tra i coniugi dichiaranti). Con la circolare n. 6 del 24 aprile 2015 il Ministero dell’Interno ha precisato che, l’accordo di separazione e divorzio davanti all’ufficiale di stato civile può contenere “patti di trasferimento patrimoniale “ purchè non produttivi di effetti traslativi di diritti reali. A tale proposito si rende noto che l’ufficio di Stato Civile non è competente a fornire assistenza e consulenza in merito ai suddetti patti.

Descrizione

l decreto legge n. 132/2014 ha previsto la possibilità, a determinate condizioni, di effettuare in modo semplificato separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale di Stato civile del Comune o a un avvocato invece di fare richiesta in Tribunale.
In particolare i coniugi possono chiedere congiuntamente all'ufficiale di stato civile di registrare un atto in cui, con il consenso reciproco, dichiarano di volersi separare o di voler sciogliere o fare cessare gli effetti civili del loro matrimonio. Tale atto ha la stessa efficacia della sentenza di separazione e di divorzio dei giudici.

Come fare

E' necessario prendere appuntamento presso l'ufficio e consegnare la documentazione richiesta.
Una volta acquisita la documentazione, anche quanto acquisito d'ufficio, verrà concordato l’appuntamento con i coniugi per la redazione  dell'atto e la sottoscrizione dell'accordo. I coniugi devono presentarsi insieme davanti all'ufficiale di stato civile e hanno la facoltà di farsi assistere ciascuno da un avvocato di fiducia.  Sarà fissato un nuovo appuntamento (dopo 30 giorni dalla firma dell'accordo).
Dopo 30 giorni, alla data concordata al momento della sottoscrizione dell'accordo, i coniugi dovranno ripresentarsi per confermare o meno l'accordo sottoscritto. La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione. La mancata comparizione equivarrà alla mancata conferma dell’accordo.

Cosa serve

  • Per la separazione: documento di identità dei coniugi e autocertificazione relativa ai figli e modello guida per la definizione dell'accordo. E' indispensabile che i coniugi registrino nella procedura dell'appuntamento il luogo di celebrazione e la data del matrimonio per verificare la competenza dell'ufficio di stato civile di questo comune.
  • Per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio: documento di identità dei coniugi, autocertificazione relativa ai figli, modello guida per la definizione dell'accordo e copia conforme rilasciata dalla cancelleria del tribunale della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa di separazione o l'originale dell'accordo di separazione ex articolo 6 della legge 162/2014.
  • Pagamento dei diritti

Cosa si ottiene

Redazione dell'atto di separazione o di divorzio davanti all'ufficiale di stato civile con registrazione nei registri di stato civile. In particolare si annota la separazione o divorzio sull'atto di matrimonio originale. Solo il divorzio genera la cessazione degli effetti civili, l'annotazione sull'atto di nascita e la variazione dello stato civile in anagrafe.

Tempi e scadenze

Per dare validità all'accordo i coniugi devono ripresentarsi nuovamente davanti all'ufficiale di stato civile (non prima di 30 giorni dalla redazione dell'atto) per confermarlo. La mancata comparizione dei coniugi a questo appuntamento rende invalido l'accordo. In sede di conferma non è possibile modificare l'accordo.

Quanto costa

Il costo è di 16 euro a titolo di diritto fisso da pagare mediante bollettino pagoPA

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio

Riferimenti Normativi

Decreto Legge n. 132/2014

Condizioni di servizio

L'accoglimento della richiesta è soggetta alla presenza di una serie di requisiti. Chi non si trova nelle condizioni specificate deve rivolgersi ad un avvocato per poter procedere con la separazione/ divorzio.

Contatti

Argomenti:Pagina aggiornata il 09/03/2024


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