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Albo dei Giudici Popolari

Servizio Attivo
In ogni Comune deve essere predisposto un Albo di persone idonee a svolgere le funzioni di giudice popolare di Corte d’asside e di Corte d’Assise d’appello. Ogni due anni l’Albo viene aggiornato sulla base degli elettori che abbiano presentato volontariamente apposita domanda o d’ufficio inserendo tutti gli iscritti alle liste elettorali che posseggano i requisiti previsti dalla legge. I Giudici Popolari fanno parte del Collegio giudicante delle Corti d'Assise e delle Corti d'Assise d'Appello per una precisa prescrizione della Costituzione, avente lo scopo principale di attuare un collegamento diretto tra il Popolo, in nome del quale viene amministrata la giustizia, e la Magistratura, organo preposto a tale amministrazione.


A chi è rivolto

Per poter fare domanda di iscrizione all’Albo dei giudici di pace i requisiti sono:
• cittadinanza italiana
• essere residenti nel Comune
• essere iscritto nelle liste elettorali del Comune
• avere età compresa tra i 30 ed i 65 anni
• essere in possesso del diploma di licenza media inferiore (i Giudici Popolari per le Corti di Assise di Appello dovranno possedere oltre ai requisiti suddetti il titolo di studio di Scuola media superiore)
Non possono assumere l’ufficio di Giudice Popolare i Magistrati, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine Giudiziario, gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organi di polizia, anche se non dipendenti dallo Stato in attività di servizio, i Ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione

Descrizione

In ogni Comune deve essere predisposto un Albo di persone idonee a svolgere le funzioni di giudice popolare di Corte d’asside e di Corte d’Assise d’appello. Ogni due anni l’Albo viene aggiornato sulla base degli elettori che abbiano presentato volontariamente apposita domanda o d’ufficio inserendo tutti gli iscritti alle liste elettorali che posseggano i requisiti previsti dalla legge. I Giudici Popolari fanno parte del Collegio giudicante delle Corti d'Assise e delle Corti d'Assise d'Appello per una precisa prescrizione della Costituzione, avente lo scopo principale di attuare un collegamento diretto tra il Popolo, in nome del quale viene amministrata la giustizia, e la Magistratura, organo preposto a tale amministrazione.

Come fare

La commissione comunale composta dal sindaco e da due consiglieri comunali, negli anni dispari entro il 30 agosto predispone gli elenchi dei cittadini residenti nel Comune e che possiedono i requisiti previsti per l’esercizio delle funzioni di giudice popolare rispettivamente nelle Corti di Assise e nelle Corti d’Assise di appello da inoltrare al presidente del tribunale. Gli albi approvati vengono trasmessi al tribunale entro il successivo 10 settembre e diventano definitivi dopo l'approvazione, eventuali rettifiche e successiva pubblicazione all'albo pretorio del comune nel gennaio dell'anno successivo.

Il cittadino che per qualsiasi motivo non risultasse iscritto negli albi può presentare domanda di iscrizione all'Ufficio Elettorale. L'aggiornamento viene fatto con cadenza biennale. La richiesta va presentata entro il 31 luglio.

La cancellazione su richiesta. La cancellazione avviene solo d'ufficio per perdita dei requisiti (es. emigrazione, decesso, condanne, perdita cittadinanza italiana, superamento 65 anni di età).

Il Tribunale provvede ad estrarre a sorte, tra quanti iscritti agli Albi, i cittadini che dovranno far parte della giuria popolare, e li convoca mediante apposita notifica per i colloqui di valutazione. Se valutati idonei non possono rifiutare l'incarico se non per gravi motivi.
 

Cosa serve

Va prodotta la domanda di iscrizione all'Ufficio Elettorale

Cosa si ottiene

Inserimento nell'Albo di persone idonee a svolgere le funzioni di giudice popolare di Corte d’asside e di Corte d’Assise d’appello

Tempi e scadenze

La richiesta va presentata entro il 31 luglio degli anni dispari.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio

Riferimenti Normativi

L.10 Aprile 1951, n. 287
La Costituzione all'art. 102, terzo comma, recita: “la legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia”.

Condizioni di servizio

Ogni due anni l’Albo in oggetto viene aggiornato sulla base degli elettori che abbiano presentato volontariamente apposita domanda o d’ufficio inserendo tutti gli iscritti alle liste elettorali che posseggano i requisiti previsti dalla legge

Contatti

Argomenti:Pagina aggiornata il 09/03/2024


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