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Dichiarazione di nascita

Servizio Attivo
La denuncia di nascita e' l'atto con il quale si comunica formalmente agli Uffici dello Stato Civile del Comune la nascita di un bambino.


A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti.

Descrizione

La denuncia di nascita e' l'atto con il quale si comunica formalmente agli Uffici dello Stato Civile del Comune la nascita di un bambino.

Come fare

La denuncia di nascita è l'atto con il quale si comunica formalmente agli Uffici dello Stato Civile del Comune la nascita di un bambino per la sua registrazione nei registri.


La dichiarazione può essere fatta in diversi modi
. entro 3 giorni dall'evento direttamente alla Direzione sanitaria dell'Ospedale, che provvederà a trasmetterla allo Stato Civile; 
. entro 10 giorni dall'evento all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza (nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso Comune, salvo diverso accordo tra loro, la dichiarazione di nascita è resa nel Comune di residenza della madre);
. entro 10 giorni dall'evento all'Ufficio dello Stato Civile del Comune sede dell'Ospedale;
 
La dichiarazione puo' essere resa:
. da uno solo dei genitori, se sposati;
. da padre e madre congiuntamente, se fra loro non coniugati, ed intendono riconoscere entrambi il figlio
. dal medico, dall'ostetrica o altra persona che abbia assitito al parto, ed infine ad un procuratore speciale






I giorni decorrono dal giorno successivo alla nascita. Se la dichiarazione è fatta dopo più di dieci giorni dalla nascita, il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo. In questo caso l'ufficiale dello stato civile provvede a redigere l'atto di nascita e a segnalarlo al procuratore della Repubblica.




In ogni caso, si provvederà d'ufficio ad iscrivere il bambino nell'anagrafe del Comune di residenza del vostro nucleo famigliare. Qualora i genitori non siano residenti nello stesso Comune, il bambino verrà registrato nel Comune di residenza della madre.


QUALE NOME DARE
Il nome dato al bambino deve corrispondere al sesso e può essere composto da uno o più elementi fino ad un massimo di tre (e tutti gli elementi del nome compariranno su tutti gli atti che riguarderanno il bambino in avvenire).


Cosa serve

1) Attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito il parto ovvero constatazione di avvenuto parto
2) Documento valido di identità personale (preferibilmente la carta d'identità) del dichiarante.
3) Carta d'identità valida o documento equipollente di entrambi i genitori (ai sensi dell'art.35 D.P:R. n. 445 del 28/12/2000) [per i genitori non residenti]
4) Passaporto di entrambi i genitori (se non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un traduttore) [per i genitori stranieri non titolari di carta d'identità]
5) Documentazione da cui risulti lo stato civile dei genitori (ad esempio il certificato di matrimonio) e accompagnati da un traduttore se non conoscono la lingua [solo per i genitori stranieri se coniugati]

Cosa si ottiene

Il procedimento amministrativo si conclude positivamente senza l’emissione di un provvedimento. In caso contrario l’Amministrazione comunicherà l’esito negativo.

Tempi e scadenze




La conclusione del procedimento è immediata.




Quanto costa

Gratuito

€ 0,00

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio

Riferimenti Normativi

D.P.R. n. 396 del 3/11/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile) 

Condizioni di servizio

Si vedano allegati

Contatti

Argomenti:Pagina aggiornata il 10/02/2024


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