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Regolamento Edilizio

NOTA BENE
Si precisa che sulla base dell’Articolo 137 “Disposizioni transitorie per l’adeguamento” del Regolamento Edilizio:
1. “Fino all'adeguamento previsto dall'art. 12, comma 5, L.R. 8/7/1999, n. 19, in luogo delle definizioni di cui alla Parte prima, Capo I (Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi), continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nei regolamenti edilizi o nei piani regolatori vigenti alla data di approvazione del presente regolamento”.
2. “I nuovi piani regolatori generali, le loro revisioni e le varianti generali, adottati successivamente alla pubblicazione della presente deliberazione, devono adeguarsi alle definizioni uniformate.”

Pertanto gli articoli del presente regolamento edilizio dal n. 1 al n. 44 non sono in vigore allo stato attuale e rimangono valide le definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi vigenti dell’allegato B) “Titolo III – Parametri ed indici edilizi ed urbanistici” dal Regolamento Edilizio Comunale conforme alla D.C.R. 29/7/1999, n. 548-9691, approvato ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.R. 8/7/1999, n. 19.




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